3 Gennaio 2021

“Provvidenze a favore dei perseguitati politici o razziali e dei loro familiari superstiti”

Fonte:

Moked.it

Autore:

Noemi Di Segni, Giulio Disegni, Davide Jona Falco

Perseguitati razziali, definizione e risarcimenti. Il governo accoglie le istanze UCEI

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre della nuova legge di bilancio, tra le moltissime novità e misure che ci interessano direttamente come cittadini, per la nostra vita di famiglia e di lavoro, vi è una disposizione di particolare rilievo per la nostra realtà di comunità ebraica.

Dopo lunghi decenni si sono infatti finalmente superate profonde aberrazioni presenti nella legge 10 marzo 1955, n. 96 (legge “Terracini”), recante “Provvidenze a favore dei perseguitati politici o razziali e dei loro familiari superstiti” – cosiddette Benemerenze – con riguardo alla persecuzione razziale e nello specifico delle persone di religione ebraica.

Il comma 373 precisa, anzitutto (alla lettere a), il superamento del limite temporale dell’8 settembre 1943, chiarendo quindi una volta per sempre che la persecuzione subita è riferita all’intero periodo dell’occupazione nazifascista e si conclude il giorno della liberazione, quindi il 25 aprile del 1945. Fino a questa data vi erano ancora persecuzioni sia da parte degli occupanti nazisti sia dei fascisti. La persecuzione di cui l’Italia deve rispondere non è solo quella fascista e non finisce con l’invasione successiva all’armistizio.

Il secondo elemento fondamentale è quello dell’onere della prova. Fino a ieri qualsiasi richiedente doveva produrre la prova dell’atto persecutorio – dimostrare quindi di aver sofferto e di aver subito atti di violenza e sevizie, con documenti originali o testimoni. Al di là della difficoltà oggettiva di fornire tali prove e al di là della valutazione estremamente variabile di cosa si intende per atto persecutorio vi era una umiliante decisione di ammissibilità soggettivizzata. Dopo l’onta e le esclusioni da ogni ambito della vita dovuta alle leggi razziste, dopo la persecuzione fisica e la deportazione, gli ebrei dovevano ancora dimostrare la “corretta” applicazione di tale persecuzione nei loro riguardi, e questo dopo la formale abolizione delle leggi antiebraiche, dopo la Costituzione del 1947.

Con la nuova disposizione si chiarisce che gli atti di violenza o le sevizie subite in Italia o all’estero si presumono fino a prova contraria. Con tale formulazione si supera quindi la richiesta a carico del richiedente di fornire prove, riconoscendo quindi (implicitamente) che leggi e circolari volute e promulgate in Italia sono state applicate con rigore alla popolazione ebraica e quanto sia incoerente, normativamente, se non anche aberrante moralmente, chiederne la prova. Resta certamente ancora molto da fare e da chiarire rispetto al concetto di violenza e ad altre situazioni soggettive escluse dalla benemerenza che questi emendamenti non hanno coperto.

Quello di oggi è un passaggio che dobbiamo considerare come fondamentale e sui cui si è lavorato moltissimo. Il riconoscimento per questa svolta, dopo oltre 80 anni, va al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha accolto la nostra proposta di istituire una nuova commissione per approfondire la tematica – convinto assieme a Mef e ministero della Giustizia della problematica sottoposta – allo staff della Presidenza del Consiglio che si è dedicato e ha seguito tutto l’iter per giungere alla definitiva approvazione di questi emendamenti, al Presidente emerito della Corte suprema, Giovanni Canzio, che ha guidato i lavori della Commissione designata, svolgendo le indagini e gli approfondimenti tecnico legali, con la partecipazione anche di UCEI, Aned e Anppia che hanno affiancato gli esperti del Mef e del ministero della Giustizia. Non finisce con questo passaggio e vi sono altri aspetti sui quali saranno necessari ulteriori chiarimenti interpretativi e normativi, sui quali auspichiamo possa proseguire questa efficace azione concorde tra UCEI, governo e gli altri ministeri interessati.

Con altro atto governativo, nel Decreto Legge n.183 del 31.12.2020, all’articolo 13 comma 9, è stata inserita una proroga dei termini e uno stanziamento di 6,5 milioni di euro per la variante dei lavori da realizzare nella porzione di appalto relativa al cimitero ebraico antico di Mantova, nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione Mantova-Hub, affinché siano realizzati secondo le prescrizioni religiose in materia, di raccordo con UCEI e l’Assemblea Rabbinica Italiana e sui quali la Presidenza del Consiglio ha ricevuto alcuni mesi fa una lettera di attenzione e apprezzamento da parte del rabbino capo d’Israele David Lau.

Noemi Di Segni, Presidente UCEI

Nuove prospettive e problemi aperti

A 65 anni esatti dall’emanazione della legge c.d. Terracini n. 96 del 10.3.1955 sulle provvidenze per i perseguitati politici antifascisti e razziali troppe erano, e sono ancora, le criticità presenti nel testo e troppi i problemi irrisolti e anche le difficoltà per chi ha diritto a vedersi concedere l’assegno vitalizio di benemerenza sia in sede applicativa, sia in sede giurisdizionale, allorché alle varie Corti dei Conti italiane è demandata la decisione sui ricorsi presentati dai cittadini ebrei cui è stata respinta la domanda per ottenere la benemerenza.

Non si dimentichi che la legge voluta dal Senatore Umberto Terracini era nata per i perseguitati politici dal fascismo e solo nell’ultima fase della sua preparazione, su impulso dell’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, era stato aggiunto un comma sul diritto, anche per chi aveva subìto le persecuzioni razziali, ad ottenere l’assegno vitalizio, al pari di chi era stato perseguitato per motivi politici dal regime fascista.

Sono susseguiti anni di confronti, discussioni e anche di battaglie all’interno della Commissione istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per riconoscere e far valere il diritto di chi aveva subito le conseguenze di una delle pagine peggiori della nostra storia di ottenere quel riconoscimento concreto, qualificato dalla legge come “benemerenza”.

La rappresentanza ebraica era stata ottenuta all’interno della Commissione interministeriale soltanto nel 1998, a seguito di una decisiva pronuncia della Corte Costituzionale, che aveva percepito l’assenza di rappresentanti dell’ebraismo italiano da quel consesso iniqua e soprattutto necessaria la sua presenza per i lavori stessi della Commissione, perché nessuno meglio di chi conosceva quella storia, per averla subita, poteva rappresentare i diritti degli ebrei italiani perseguitati, proprio perché “la legislazione antiebraica individua una comunità di minoranza, che colpisce con la ‘persecuzione dei diritti’, sulla quale si innesterà, poi la ‘persecuzione delle vite’ (così la sentenza n. 268 del ’98)”. Uno tra i maggiori problemi, che hanno costituito talvolta un ostacolo, talaltra un vero e proprio impedimento sfociato in diniego, è sempre stato quello di provare le persecuzioni e le discriminazioni subite, e questo perché la legge Terracini non concedeva il diritto agli ebrei italiani nati prima o durante le leggi razziste di ottenere la benemerenza solo per il fatto di essere nati ebrei, occorrendo provare, secondo l’interpretazione via via data alla legge, con documenti, testimonianze e atti notori, di aver subito le persecuzioni.

Tutto ciò era oltremodo difficile per chi, pur avendo dovuto nascondersi scappare e subire discriminazioni, non era più in grado di provare, a distanza di decenni, quanto gli era accaduto.

E soltanto dopo non pochi confronti sulle diversità di orientamenti applicativi all’interno della Commissione per le Provvidenze si era riusciti a portare i problemi irrisolti in sede politica, tanto che presso la Presidenza del Consiglio venne istituita nel 2002 una prima Commissione di Studio (di cui anche il sottoscritto ha fatto parte, in qualità di rappresentante dell’Unione delle Comunità in seno alla Commissione per le Provvidenze), con lo scopo di superare taluni punti critici della legge, in special modo quelli riguardanti le persecuzioni subite dagli ebrei italiani dopo l’8 settembre 1943.

Questo perché, in effetti, prima degli Indirizzi poi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel luglio 2005 a conclusione dei lavori della prima Commissione di Studio, la Commissione per le Provvidenze prendeva in esame unicamente le persecuzioni subite dagli ebrei italiani dall’emanazione delle leggi razziali sino all’8 settembre ’43, e quindi essenzialmente quelle riguardanti l’esclusione dalla scuola e dal mondo del lavoro e la precettazione per i lavori forzati, ma non le emigrazioni all’estero, le fughe, i nascondigli nei conventi o in abitazioni di fortuna, che gli ebrei italiani dovettero affrontare, per sfuggire alle retate nazifasciste e alle deportazioni nei campi di sterminio.

Il lavoro della Commissione per le Provvidenze è proseguito in questi anni tenendo quindi conto degli Indirizzi emanati dalla Presidenza del Consiglio su situazioni su cui la legge 96/55 e le successive modifiche non avevano posto l’accento.

E le difficoltà gli ebrei italiani le riscontravano non solo in sede amministrativa, nell’iter successivo alla presentazione della domanda, ma anche allorché si trovavano a dover ricorrere, in caso di diniego alla loro domanda, alle Corti dei Conti territorialmente competenti, nelle quali sovente, specie in sede di gravame innanzi alla Corte dei Conti Centrale d’Appello, si è venuto a formare un orientamento assai restrittivo, tendente a negare il diritto alla benemerenza, pur dopo la sentenza fondamentale della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 9 del 1998, che stabiliva, tra le altre cose, che le violenze dovevano intendersi anche e soprattutto sotto il profilo morale, in quanto costituenti privazione delle libertà fondamentali dell’uomo, e la sentenza n. 8 del 2003 che stabiliva che “le misure concrete di attuazione della normativa antiebraica (tra cui i provvedimenti di espulsione dalle scuole pubbliche) debbono ritenersi idonee a concretizzare una specifica azione lesiva proveniente dall’apparato statale e intesa a ledere la persona colpita nei suoi valori inviolabili”.

C’è voluta, per dipanare e tentare di risolvere situazioni critiche, una seconda Commissione di Studio istituita, su impulso dell’Unione delle Comunità Ebraiche e dell’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Antifascisti, nuovamente presso la Presidenza del Consiglio, con l’obiettivo di mettere a fuoco molti problemi ancora irrisolti, tra cui, in primis, quello inerente alle difficoltà, e molto spesso all’impossibilità, di provare le persecuzioni subite in special modo dopo l’8 settembre 1943, essendo certamente meno disagevole provare l’esclusione dalla scuola pubblica o dal lavoro, prima di tale data.

Ora, l’emendamento approvato nella legge di bilancio 30.12.2020, se anche non copre tutti i problemi ancora aperti, viene dunque a chiarire una volta per tutte che il diritto all’assegno di benemerenza spetta a chi ha subito persecuzioni razziali dopo l’emanazione delle leggi del 1938, che, salvo prova contraria, si presumono per chi, nato ebreo, era in Italia, o all’estero per emigrazione forzata, dopo l’emanazione delle leggi razziste del 1938, senza necessità di atti o testimonianze idonee, nel caso di loro difficile o impossibile reperimento.

Nuove prospettive si aprono dunque per chi non ha potuto veder sinora riconosciuto il proprio diritto all’ottenimento della benemerenza, mentre restano sul tappeto ancora talune criticità e diversità di orientamenti, che si spera possano esser presto risolti, nella comune convinzione che chi ha subìto persecuzioni, restrizioni e discriminazioni a causa delle famigerate leggi razziste non debba più subire iniquità.

Giulio Disegni, Vicepresidente UCEI e membro della Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e loro familiari superstiti

Proposte concrete nel segno dell’unità

Nell’aprile 2019, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane trasmetteva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una nota per segnalare nuove, gravi criticità interpretative ed applicative, che spesso impedivano il riconoscimento delle benemerenze in favore di coloro che avevano subito una persecuzione politica o razziale.

Negli ultimi anni si era infatti assistito ad un crescente numero di decreti emessi dalla Commissione di valutazione istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e di sentenze della Corte dei Conti, in base alle quali venivano immotivatamente negati i benefici economici riconosciuti dalla legge 10 marzo 1955 n. 96 (in qualche caso la sentenza favorevole della Corte dei Conti di primo grado veniva riformata in sede d’appello, con obbligo per il contribuente già perseguitato di restituire ingenti somme allo Stato).

Analogamente a quanto accaduto nel 2005, allorquando furono emanati alcuni indirizzi interpretativi tesi a chiarire situazioni incerte ed oscure, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta dell’UCEI, decise quindi nel giugno 2019 la costituzione di una nuova Commissione di studio, con il compito di aggiornare le linee-guida interpretative e risolvere i problemi applicativi della normativa in favore dei perseguitati politici e razziali.

Ho avuto il privilegio di partecipare nell’interesse dell’ebraismo italiano a questa nuova Commissione di studio istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme ai rappresentanti delle altre associazioni dei perseguitati (Aned ed Anppia) e di quelli istituzionali (Min. Economia e Finanze, Min. Interni, Min. Giustizia, Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri).

La Commissione, presieduta da Giovanni Canzio, già primo presidente della Corte Suprema di Cassazione, ha lavorato con ritmi serrati, in piena armonia, al di là di qualche inevitabile differenza di pensiero tra i vari commissari, arrivando in pochi mesi a formulare alcune concrete proposte normative, pressoché unitarie, anziché semplici orientamenti interpretativi, che venivano poste all’attenzione prima della Presidenza del Consiglio dei Ministri, poi del Parlamento.

Con la legge di bilancio 2021 (legge n.178 del 30.12.2020) approvata nei giorni scorsi sono state recepiti gli emendamenti proposti dalla Commissione di studio e fatti propri dal Governo; con l’art.1 commi 373 e 374 sono state introdotte in particolare alcune modifiche all’articolo 1 della legge 10 marzo 1955 n.96 (c.d. Legge Terracini), legge istitutiva dei vitalizi in favore dei perseguitati politici e razziali: per i perseguitati politici è stato ampliato il termine finale di riferimento della persecuzione, oggi indicato nel 25 aprile 1945, e sono state eliminati alcuni termini che ne restringevano il campo applicativo (“persecuzione anche non continuativa o reclusione anche inferiore ad anni uno”)

per i perseguitati razziali, è stato anzitutto eliminato il riferimento alle circostanze di persecuzione (“nelle identiche ipotesi”) indicate per i perseguitati politici ma, soprattutto, è stata introdotta una presunzione relativa in favore dei perseguitati; è stato aggiunto infatti un comma finale, secondo cui “nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all’estero di cui al secondo comma lettera c) – dell’art.1 della legge 10 marzo 1955 n.96 – si presumono, salvo prova contraria”.

Si tratta di una novità normativa di portata storica: a 65 anni dall’approvazione della legge Terracini e dunque dalla scelta dello Stato di riconoscere un indennizzo ai propri cittadini che hanno subito una persecuzione per motivi razziali, a fronte dei problemi interpretativi che ne hanno a lungo impedito di fatto l’applicazione, il Parlamento italiano ha inteso introdurre una presunzione (relativa) in favore di coloro che hanno subito la persecuzione razziale, eliminando così l’annosa e beffarda questione dell’onere di dimostrare la persecuzione subita per legge dello Stato.

L’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che ha richiesto alle istituzioni italiane questo ulteriore approfondimento, intende esprimere sincero apprezzamento per tutti coloro che hanno compreso la gravità della situazione ed hanno operato per porvi rimedio, a 75 anni dalla fine della guerra: esprimiamo quindi l’auspicio per cui le nuove norme rappresentino il punto finale di questo articolato percorso e consentano dunque a tutti coloro che hanno subito la persecuzione di godere dei vitalizi riconosciuti dalla legge Terracini.

Naturalmente, le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 non danno titolo alla corresponsione di arretrati per le annualità precedenti, come espressamente previsto dal comma 374 dell’art.1: coloro che hanno subito la persecuzione razziale ed ancora non hanno ottenuto la benemerenza avranno la possibilità di richiederla d’ora in avanti dimostrando semplicemente di essere, all’epoca, cittadini ebrei italiani.

Restano, comunque, alcune questioni ancora non ben definite, che la Commissione di studio ha trattato e che sono state inserite nella relazione finale, quali la condizione dei cittadini italo-libici che vivevano nella Colonia libica ed erano comunque assoggettati alle leggi razziali ed il rilievo dell’ordinanza 30.11.1943 con cui il Ministro dell’Interno Buffarini Guidi ordinava l’arresto e la deportazione nei campi di concentramento di tutti gli ebrei italiani.

Davide Jona Falco, Consigliere UCEI

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