Fonte:
IHRA
Prefazione
Per decenni, gran parte della documentazione relativa all’Olocausto e al suo contesto storico è stata dispersa, messa in pericolo e in molti casi resa inaccessibile. I nazisti, i loro alleati e i loro collaboratori non solo assassinarono ebrei e rom, cercando di distruggerne la cultura, ma anche avversari politici e altre vittime.
Pertanto, ogni singolo documento relativo alla vita di queste vittime prima, durante e dopo la Shoah e gli altri stermini è estremamente prezioso.
Consentire il libero accesso a questa documentazione e a questo materiale è importante in quanto fa parte della dichiarazione sottoscritta dai paesi membri dell’IHRA di condividere “l’impegno a far luce sui lati ancora oscuri dell’Olocausto” e di compiere “tutti i passi necessari per facilitare l’apertura degli archivi, per assicurare che tutti i documenti che abbiano rilevanza siano disponibili per i ricercatori.”
Come stabilito nelle “Linee guida del programma H2020 sui dati FAIR” elaborate dal programma dell’Unione europea Horizon 2020 nel 2016, i dati degli archivi dovrebbero essere “il più aperti possibile e chiusi quanto è necessario” — “aperti” in modo da favorirne l’uso e accelerare la ricerca, “chiusi” per proteggere la riservatezza dei soggetti.
Come questo possa realizzarsi, tuttavia, è più complesso. In tutti gli Stati membri dell’Unione europea la legislazione nazionale stabilisce regole sull’accessibilità dei documenti conservati negli archivi pubblici. Il periodo si restrizione all’accesso ai documenti contenenti dati personali è diverso da paese a paese e, per di più, è condizionata dalla natura dei dati personali. Queste differenze hanno dato origine al “Progetto sull’ accesso agli archivi” dell’International Holocaust Remembrance Alliance per realizzare una mappa dello stato di consultabilità della documentazione relativa al periodo dell’Olocausto e delle difficoltà incontrate dai ricercatori.
Il progetto ha anche contribuito a garantire che una specifica eccezione per i documenti riguardanti l’Olocausto fosse inclusa nella European General Data Protection Regulation (GDPR) (regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016). I regolamenti dell’UE come il GDPR sono atti legislativi vincolanti che devono essere applicati integralmente in tutta l’Unione. Approvato dal Parlamento europeo nel 2016, il GDPR ha sostituito la precedente legislazione sulla protezione dei dati, consentendo in tal modo norme più uniformi in tutti gli Stati membri. Tuttavia il GDPR ha lasciato un certo spazio ai diversi Stati per introdurre esenzioni in ambiti specifici, come ad esempio quando i dati sono archiviati nel pubblico interesse o per la ricerca storica.
L’IHRA, preoccupata da possibili effetti non intenzionali che il GDPR avrebbe potuto avere rispetto all’accesso a materiali documentali relativi all’Olocausto, ha aperto un dialogo con il Parlamento europeo nel 2015.
Grazie a questo confronto, il Considerato 158 è stato aggiunto al GDPR durante il
processo di formazione delle norme. Questo Considerato recita: “Qualora i dati personali siano trattati a fini di archiviazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale tipo di trattamento, tenendo presente che non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute. Le autorità pubbliche o gli organismi pubblici o privati che tengono registri di interesse pubblico dovrebbero essere servizi che, in virtù del diritto dell’Unione o degli Stati membri, hanno l’obbligo legale di acquisire, conservare, valutare, organizzare, descrivere, comunicare, promuovere, diffondere e fornire accesso a registri con un valore a lungo termine per l’interesse pubblico generale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a prevedere il trattamento ulteriore dei dati personali per finalità di archiviazione, per esempio al fine di fornire specifiche informazioni connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari, a genocidi, crimini contro l’umanità, in particolare l’Olocausto, o crimini di guerra.”
L’intervento dell’IHRA ha ottenuto un grande successo. L’assenza nella norma di una previsione che escludesse la documentazione relativa all’Olocausto e ad altri stermini compiuti dai nazi-fascisti e dai loro collaboratori avrebbe reso molto difficile l’accesso a questa documentazione in futuro. Sebbene il GDPR sia in vigore dal mese di maggio 2018, sembra però che la sola inclusione della clausola di eccezione non garantisca necessariamente l’accesso alle raccolte di documenti riguardanti l’Olocausto in Europa e in tutto il mondo.
Ancora oggi esistono paesi, sia nella UE che al di fuori della UE, che pongono ostacoli di tipo legale e pratico per l’accesso alla documentazione relativa all’Olocausto. Uno di questi ostacoli è la mancanza di linee guida pratiche per identificare la documentazione significativa per le ricerche sull’Olocausto e gli altri stermini, per la memoria e per l’educazione su questo tema. Ciò, sfortunatamente, significa che ogni archivio e ogni Stato può adottare un suo specifico approccio per stabilire le possibilità di accesso a questa documentazione. Inoltre, se un paese, a seguito di eventi storici particolari, conserva documenti prodotti dalle autorità di altri stati, è auspicabile che questo paese assicuri anche la più ampia consultabilità possibile per questi materiali.
Lo scopo di queste linee guida è quello di offrire uno strumento unico per identificare la documentazione significativa per la ricerca, la memoria e l’educazione sull’Olocausto, tale da poter assistere gli archivi e altri soggetti nel valutare i loro fondi archivistici allo scopo di consentirne la consultabilità. Per i paesi soggetti all’applicazione del GDPR, questo strumento potrà anche essere utile per l’applicazione del Considerato 158, offrendo una definizione pratica della formulazione “specifiche informazioni connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari, a genocidi, crimini contro l’umanità, in particolare l’Olocausto.”
La prima parte di questo documento include la “definizione operativa dei materiali
relativi all’Olocausto” preparata dall’IHRA nel 2012. Questa definizione ha lo
scopo di elencare materiali che devono essere considerati pertinenti all’Olocausto.
La seconda parte del documento comprende strumenti pratici per identificare
documenti che non sono inclusi nella definizione ma sono importanti per la ricerca,
la memoria e l’educazione sull’Olocausto. La terza parte include esempi di tipologie
documentarie che debbono essere identificate come relative all’Olocausto in
applicazione delle linee guida.