14 Dicembre 2014

Il negazionismo

Fonte:

Osservatorio antisemitismo

Autore:

Osservatorio antisemitismo

Abstract

  • Del negazionismo si è cominciato a parlare molto verso la fine degli anni Settanta, e sempre più nei decenni successivi. Il negazionismo resta un fenomeno socialmente marginale almeno in Occidente (più preoccupanti sono le sue propaggini nel mondo arabo-islamico), ma i media tendono a darne ampia diffusione, e dunque visibilità, sollecitati dalle provocazioni con cui gli stessi negazionisti hanno imparato a catturare l’attenzione pubblica, giovandosi di un’informazione spesso  avida di sensazionalismo.
  • Il termine negazionismo indica l’insieme delle teorie e delle affermazioni con le quali pseudo-storici e divulgatori di vario genere – che si autodefiniscono revisionisti – tentano di negare che la Shoah abbia avuto luogo, ovvero di dimostrare che, anche se degli ebrei sono morti nel corso della Seconda Guerra Mondiale, il loro numero sarebbe stato assolutamente inferiore a quello accertato dalla storiografia ufficiale.
  • I prodromi del negazionismo risalgono all’immediato dopoguerra, a ridosso dei processi di Norimberga e della fondazione dello Stato di Israele.
  • In Italia il primo testo con elementi negazionisti è stato pubblicato nel 1963 dall’organizzazione neonazista Gruppo di AR.
  • Le tematiche negazioniste attualmente vengono divulgate principalmente via Internet tramite siti web, forum di discussione e social network.
  • Nell’aprile del 2008 l’Unione Europea ha richiesto a tutti gli Stati membri di dotarsi, nell’ambito della legislazione contro il razzismo in generale, di una normativa penale contro la negazione della Shoah. Attualmente gli Stati europei dotati di leggi contro la negazione della Shoah sono quattordici.
  • In Italia si spera che il Senato  approvi  a breve  il disegno  di legge  che prevede un aggravamento della pena per la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento alla discriminazione, o ad atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui alla “legge Mancino” del 1993, quando essi si fondino “in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, contro l’umanità e di guerra” di cui allo Statuto della Corte Penale Internazionale.