Holocaust denial is not protected by the European Convention on Human Rights
Nella sentenza odierna della Camera nella causa Pastörs c. Germania (domanda n. 55225/14), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato, all’unanimità, che la denuncia ai sensi dell’articolo 10 (libertà di espressione) era manifestamente infondata ed è stato necessario respingerla e che, con quattro voti a tre, non vi è stata una violazione dell’articolo 6 § 1 (diritto a un processo equo) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il caso riguardava la condanna di un deputato del Land per aver negato l’Olocausto durante un discorso al parlamento regionale. La Corte ha riscontrato in particolare che il richiedente aveva dichiarato intenzionalmente alcune falsità per diffamare gli ebrei. Tali dichiarazioni non potevano essere sottoposte alla protezione della libertà di parola offerta dalla Convenzione in quanto contrarie ai valori della Convenzione stessa. Pertanto, non è emersa alcuna violazione dei diritti del richiedente e la denuncia era inammissibile. La Corte ha inoltre esaminato una denuncia presentata dal richiedente per pregiudizio giudiziario in quanto uno dei giudici della Corte d’appello che aveva trattato il suo caso era il marito del giudice di primo grado. La Corte infine non ha riscontrato alcuna violazione del suo diritto a un processo equo in quanto un pannello indipendente della Corte d’appello senza alcun collegamento con entrambi i giudici alla fine aveva deciso in merito alla denuncia di pregiudizio e l’aveva respinta.
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