Legge Mancino

La legge Mancino è normativa penale di specifico interesse in materia di antisemitismo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la
convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di
discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo
1966.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di apportare
integrazioni e modifiche alla normativa vigente in materia di
discriminazione razziale, etnica e religiosa, allo scopo di
apprestare piu’ efficaci strumenti di prevenzione e repressione dei
fenomeni di intolleranza e di violenza di matrice xenofoba o
antisemita;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri dell’interno e di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi
1. L’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e’ sostituito
dal seguente:
“Art. 3. – 1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, ai
fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della
convenzione, e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni:
a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita’
o sull’odio razziale o etnico;
b) chi, in qualsiasi modo, incita alla discriminazione o
all’odio, o incita a commettere o commette violenza o atti di
provocazione alla violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi.
2. La pena di cui al comma 1 e’ aumentata se il fatto e’ commesso
col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda, ovvero in
pubbliche riunioni.
3. E’ vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo
avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione,
all’odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita’, e’
punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con
la reclusione da uno a cinque anni o, se l’organizzazione,
associazione, movimento o gruppo ha tra i propri scopi l’incitamento
alla violenza, con la reclusione da due a sette anni. Le pene sono
aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi.”.

Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/04/27/093G0187/sg