Autore:
Gadi Luzzatto Voghera
Questioni di cultura giuridica
Giovanni Gasparro, di professione pittore, ha deciso qualche mese fa di realizzare un gigantesco quadro raffigurante l’inesistente martirio di Simonino da Trento e di postarlo su Facebook con la dizione “Martirio di San Simonino per omicidio rituale”. Gli ebrei raffigurati erano (sono) tutti truci figuri che con sguardi malevoli e iniettati d’odio si accaniscono sul corpo dell’innocente fanciullo. Com’è noto si tratta di una delle rappresentazioni classiche dell’antisemitismo, veicolata proprio in quanto antisemita nel corso dei secoli, per dare sostanza all’infame accusa del sangue e dell’omicidio rituale. Molti ebrei nei secoli subirono per queste false accuse processi e torture, e molti fra loro vennero uccisi (ultimo episodio noto, Polonia 1946). È noto che questo tipo di iconografia circola ancora oggi su diversi social ed è utilizzata per fomentare l’odio antisemita. Per questo motivo la Fondazione CDEC aveva denunciato l’autore, in particolare per la diffusione del quadro su internet, per diffamazione e violazione della legge Mancino 205/1993. Ciò in collaborazione con l’Associazione Giuristi Ebrei, per censurare il pittore che aveva deciso di rinverdire con la sua opera l’iconografia legata all’omicidio rituale. Un sostituto procuratore della Repubblica di Milano la pensa diversamente. Incaricato del procedimento, chiede l’archiviazione del caso ritenendo che non possa essere ravvisato nessun reato sostenendo che “la raffigurazione artistica in questione configura una legittima manifestazione del diritto di espressione dell’autore, in forma artistica, tutelato dalla costituzione”. Cioè – interpreto io – per il procuratore è preminente il diritto costituzionale all’esecuzione delle opere artistiche rispetto al loro contenuto offensivo e minaccioso, su cui la Costituzione non avrebbe nulla da dire. Sempre per il procuratore, l’importante in un’opera d’arte è il suo essere tale, mentre del tutto irrilevante appare ai suoi occhi il messaggio che vi si legge. Di conseguenza, “il contenuto rappresentativo dell’opera è privo in sé di connotati istigativi dell’odio razziale (essendo i commenti che dalla pubblicazione sono scaturiti svincolati da qualsivoglia connotato istigatorio)”. Cioè, tradotto, se io dipingo una svastica e la posto su un social, e i miei sodali commentano con le solite frasi razziste e antisemite, io non ne sono responsabile e non le ho istigate. Nell’istanza di archiviazione è peraltro sostenuto a chiare lettere che “la circostanza che si tratti della raffigurazione pittorica di un episodio mai avvenuto e, dall’altro, quella che la rappresentazione grafica data ai personaggi ebrei raffigurati ne richiami caratteri e azioni negative” sarebbe una circostanza “irrilevante”. Di sicuro sul piano giudiziario la questione appare chiusa. Ma qui il problema diventa a mio giudizio culturale. Ci sono cioè esponenti della cultura giuridica italiana che tendono a vedere il dito e non la luna. Il fatto che non venga data rilevanza processuale a messaggi evidentemente ed esplicitamente incitanti all’odio religioso, preferendo trincerarsi dietro la (necessaria, ci mancherebbe!) libertà di espressione, significa non capire a che punto sia giunta l’emergenza razzista e antisemita nelle nostre società occidentali. Che nel sistema giudiziario manchi questa sensibilità è un fatto tristemente noto. Per lo meno qui si è arrivati ad esaminare il caso, molto più spesso non si procede neppure. Ma che sia così “irrilevante” agli occhi del magistrato il fatto di rappresentare in maniera intenzionalmente malevola gli ebrei (ancorché dipingendoli, ma la pittura è un linguaggio!) in un Paese che ha prodotto una legislazione razzista e antisemita è a mio parere un fatto inquietante, su cui tutti dovremmo riflettere.