Fonte:
IlSole24Ore
Autore:
Patrizia Maciocchi
Blog razzista, associazione a delinquere
LA GIURISDIZIONE Competenza al giudice italiano anche se il sito web è registrato all’estero quando l’offesa è percepita dai fruitori in Italia
ll blog razzista è un’associazione per delinquere. Per la Corte di Cassazione le pene per i reati associativi, previsti dalla legge 654/1975 in linea con la Convenzione di New York (modificata dalla legge 205/1993) sono estensibili alle comunità virtuali, dalle chat ai social network, che incitano all’odio razziale. Messaggi tanto più efficaci proprio perché affidati alla forza comunicativa delle nuove tecnologie. La Suprema corte (sentenza 33179, depositata ieri) respinge il ricorso del coordinatore di un sito internet finalizzato a ingrossare le fila dei sostenitori della superiorità della razza L’imputato chiedeva di essere assolto in nome della libertà di pensiero e negava la giurisdizione del giudice italiano perché il sito-madre era stato costituito negli Stati Uniti e operava su un server estero. Inoltre rivendicava il diritto ad essere trattato al pari di un direttore di giornale. Contestazioni che la Cassazione non ha difficoltà a smontare. Il collegio della III sezione specifica che il giudice italiano è competente a esprimersi sulla diffamazione aggravata dall’odio razziale, anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all’estero, purché l’offesa sia stata percepita dai fruitori che si trovano in Italia Nel caso esaminato l’attività del ricorrente e dei suoi supporter aveva diversi scopi: fare pro- salti, istigare a compiere azioni dimostrative nel territorio italiano, raccogliere fondi per la “causa” e dare giudizi sulle persone o sugli episodi. Uno dei punti forti degli “opinionisti” era quello di bollare come “traditori” e “delinquenti italiani” i sostenitori dell’uguaglianza e dell’integrazione con gli immigrati. Cade naturalmente anche la pretesa di avere la tutela costituzionale che garantisce la libera manifestazione del pensiero e di associazione: entrambe vengono meno quando la libertà viene male usata per istigare alla discriminazione. Nessuna possibilità per il ricorrente di essere assimilato al direttore di un giornale: in primo luogo, perché era stata riconosciuta la sua responsabilità come organizzatore e moderatore del blog incriminato, poi perché la stessa Cassazione ha chiarito (sentenza 23230/2012) che il blog non rientra nella definizione di «stampato». Per finire, i requisiti di stabilità e di organizzazione propri di un sito internet, rendono la comunità virtuale idonea a configurare l’associazione per delinquere. «Il minimum organizzatorio necessario a integrare l’associazione a delinquere nelle diverse sfaccettature analizzate dalla giurisprudenza si modula in maniera specifica per le realtà associative cosiddette “in rete”, le quali utilizzano le nuove tecnologie, privilegiando l’uso dei blog, chat o virtual communities in interne, non potendosi per tali strutture ricercare quella fisicità di contatti tra i partecipi, tipica dell’associazione a delinquere di tipo, per così dire classico».